July 28, 2016

NEWS TRIBUTI (ICI)

Il Comune che applichi l’ICI come seconda casa e che di conseguenza proceda ad avviso di accertamento entro la scadenza dei cinque anni sul presupposto che due coniugi con distinte residenze in diversi Comuni abbiano una seconda casa non applica correttamente la normativa, ciò in quanto la distinzione delle residenze non è indice di esistenza di seconda casa.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di Lucca – Sez. 4 – con sentenza del 17.12.2014

Il fatto

Il Comune procedeva all’avviso di accertamento sulla scorta di una asserita “interpretazione rigorosa” dell’ultimo inciso dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs 504/1992, con riferimento alla Sentenza della Corte di cassazione n. 14389 del 15/06/2010.

A mente di tale decisione, il Comune a distanza di ben tre anni da tale decisione della Suprema Corte, procedeva al suddetto avviso di accertamento affermando che “una “abitazione (ovverosia una unità immobiliare” adibita a tale uso) posseduta dal contribuente può (e deve) essere ritenuta “principale” soltanto se nella stessa “dimorano abitualmente” sia il “contribuente” che i suoi familiari e pertanto per il sorgere del diritto all’equiparazione non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se i “suoi familiari” dimorano altrove”.

Assumeva che a presupposto di tale accertamento è “verificato che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo risulta anagraficamente la residenza solo di quest’ultimo e non anche dei suoi familiari”.

Il Comune assumeva che “l’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 stabilisce che per abitazione principale s’intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente”, mentre, in realtà l’art. 173 lett. b della legge 296/2006 è intervenuto espressamente per specificare che “al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica».

La prova contraria fa riferimento alla residenza anagrafica e non ad una situazione di fatto.

Il giudizio

Il ricorso con il quale veniva impugnato l’avviso di accertamento veniva deciso dalla Commissione Tributaria di Lucca come segue:

La Commissione osserva che l’avviso di accertamento si fonda prevalentemente sul fatto che la ricorrente risulta sposata e risiede nel Comune mentre il coniuge risiede in altro Comune.

Nel sopra riportato co 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 le parole “intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica” sono state introdotte dall’art. 1, co. 173 della legge 206 del 27/12/2006.

Con le parole i suoi familiari è pacifico che sia fatto riferimento ai familiari inseriti nello stato di famiglia perché è ovvio che il legislatore non abbia voluto intendere indiscriminatamente tutti i familiari non conviventi tra i quali si citano, a solo titolo di esempio e non a titolo esaustivo, genitori, nonni, figli e zii che non fanno parte dello stesso stato di famiglia.

La famiglia anagrafica è così definita dall’art. 4 del D.P.R. 223/89 “1.Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.

E’ pertanto evidente che il Comune vuole sostituire l’espressione “e i suoi familiari dimorano abitualmente” che è riportata alla fine del co. 2 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92, con l’espressione “e il coniuge dimorano abitualmente” e per quanto il medesimo Comune ha riportato sul concetto di coniuge e d’abitazione principale, lascia intendere che due persone sposate e non legalmente separate o divorziate devono obbligatoriamente avere la stessa residenza. Ma nessuna norma legale afferma ciò neppure ai fini ICI. Notoria è la profonda modificazione che ha subito il concetto di obbligo cdi convivenza coniugale di cui all’art. 143 del c.c.. La residenza può anche essere una scena che per molte ragioni (ad esempio si citano quelle di lavoro) una persona deve fare ossia fissare la propria residenza in un altro immobile, ma non per questo, specie se sposata non può non tornare dal coniuge e dagli altri familiari nell’immobile dove con essi continua a convivere e dimorare. 

IN SINTESI

Il Comune che proceda ad un avviso di accertamento in simili circostanze da luogo ad un atto che attende di essere annullato.

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