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AVV. PAOLO CHIRONI - GDPR

L’Avv. Paolo Chironi si occupa di adeguamenti alla normativa Privacy REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 (GDPR) e del relativo contenzioso.

Il REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 (GDPR) prevede mezzi di tutela ammnistrativa e mezzi di tutela giudiziaria sia civile che penale.

I primi sono rappresentati dal reclamo al Garante della privacy previsto dall’art. 77 oltre al reclamo di cui all’art. 141 Codice privacy (D.lgs. 196/2003), alla segnalazione al Garante della privacy ex art.142 Codice privacy ed al ricorso sempre al Garante della privacy per far valere i diritti di cui all’art. 7 Codice privacy.

Per quanto riguarda la tutela in sede giudiziaria vengono in esame le impugnazioni delle decisioni amministrative assunte dal Garante della privacy (art. 78 GDPR) a seguito del reclamo o della segnalazione o del ricorso suddetti, nonché le decisioni del Comitato avanti alla Corte di Giustizia UE (considerando 143 e 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) e, per quanto riguarda l’interessato al trattamento dei dati personali le impugnazioni dell’archiviazione o del rigetto dei reclami e la mancata loro trattazione. Infine, vengono in considerazione le richieste di risarcimento del danno ex art. 82 GDPR nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento.

L’art. 79 GDPR al comma 1 stabilisce che: “1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento”.

Di conseguenza, qualunque violazione riguardante una norma del regolamento potrà essere oggetto di tutela giurisdizionale indipendentemente dall’aver esperito o meno la tutela amministrativa.

L’Autorità giurisdizionale competente è quella dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, il foro competente è quello dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri (art. 79 comma 2 GDPR).

È dunque prevedibile un contenzioso giudiziario in ipotesi di ritenuta violazione dei diritti previsti dal GDPR ed azioni specifiche di risarcimento del danno.

L’art. 82 GDPR al comma 1 stabilisce che: 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Il considerando n. 175 offre una panoramica del contenuto del diritto al risarcimento, ovvero: “i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati”.

Pertanto si prevede un contenzioso giudiziario generato da asserite violazioni dei diritti dell’interessato al trattamento dei dati personali e per la difesa dell’operato del Titolare e del Responsabile del trattamento che non ritengano di subire azioni per immotivate richieste di risarcimento di asseriti danni da parte dell’interessato.

Oltre a tale contenzioso, si dovrà fare il conto con le sanzioni amministrative irrogate dal Garante della Privacy ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 51 del 18.05.2018 in relazione all’art. 83 GDPR e 166 Codice privacy ed il relativo prevedibile contenzioso.

Infatti, avverso dette sanzioni amministrative è esperibile il rimedio dell’opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 contro l’ordinanza ingiunzione emessa dal Garante della privacy.

Coloro che riterranno di essere stati sanzionati ingiustamente dovranno rivolgersi l’Autorità Giudiziaria per ottenere l’annullamento in tutto o in parte o la modifica dell’ordinanza ingiunzione anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta.

Completano il quadro della tutela dei diritti relativi al trattamento dei dati personali le disposizioni penali contenute nel Capo VI del D.Lgs. n.51 del 18.05.2018, Art. 43-46 con i reati di Trattamento illecito di dati (Art. 43); Falsità in atti e dichiarazioni al Garante (Art. 44); Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 45); e le Pene accessorie (Art. 46), reati dei quali si attende di verificare sul campo la loro esistenza e portata.